Al ciclista ubriaco non si sospende la patente

Il reato è punito solo se commesso alla guida di un veicolo per cui è richiesta l'abilitazione

Sempre meglio tenere il “gomito” al proprio posto quando si è alla guida ma se si va in bicicletta qualcosa è concesso, a proprio rischio e pericolo. La sentenza del 6 maggio numero 19413 emessa dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione stabilisce infatti che il ciclista sorpreso ubriaco in sella non è soggetto alla sospensione della patente.

I giudici hanno infatti chiarito, accogliendo il ricorso del ciclista, che ne caso di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre i limiti di legge è disposto sequestro del titolo di guida solo quando il reato viene commesso alla guida di un veicolo per cui è richiesta la patente.

Ipotesi allargata al certificato di idoneità valevole per i ciclomotori per effetto dell’articolo 219 bis del Codice della Strada introdotto con legge del 15 luglio 2009.

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