Incidente stradale e concorso di colpa: il passeggero va risarcito interamente

Accolto il ricorso di una donna che si era vista ridurre l'indennizzo

In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall’art. 2054, comma primo, c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno.

Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 15313/2017 che ha accolto il ricorso di una donna, coinvolta come trasportata, in un incidente stradale tra la moto su cui viaggiava e un’auto. Dopo che il Giudice di Appello aveva ridotto il risarcimento a lei dovuto in considerazione del concorso di colpa del sinistro, infatti, la donna ha ricorso vedendosi riconosciuto il principio che anche essendoci il concorso di colpa del conducente, il trasportato viene risarcito interamente, senza decurtazioni.

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